martedì 2 marzo 2010

Statuto

STATUTO DIRITTO SOCIETARIO

TITOLO I
Denominazione – oggetto – sede – durata
Art. 1) E’ costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale “FIVE STAR BANQUETING SRL”
Art. 2) Le attività che costituiscono l’oggetto sociale sono le seguenti: organizzazione di eventi presso sedi private.
2- La società potrà pertanto effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, in particolare studi per l'organizzazione del servizio.
La società potrà inoltre affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi.
3. La Società al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi di cui al punto 2.:
- potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici territoriali ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in genere, e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma;
- uniformerà la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei soci, nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici, senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- utilizzerà contributi o finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o di intervento previsti dal presente articolo.
La società, per il conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili, ed in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, prestare avalli, cauzioni, ed ogni garanzia in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Art. 3) La società ha sede nel Comune di Fasano.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, in Italia e all’estero, uffici, agenzie, rappresentanti, filiali e depositi.
Art. 4) Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libo dei soci.
Art. 5) La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci.

TITOLO II
Capitale sociale – Trasferimento quote – diritto di recesso – esclusione del socio
Art. 6) Il capitale sociale è determinato in € 60.000,00 (Sessantamila), ed è diviso in quote ai sensi di legge.
Le quote di partecipazione sociale sono divisibili.
Possono essere conferiti nella società, ai sensi dell’art. 2464 c.c., tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, comprese per tanto le prestazioni d’opera e di servizi.
Art. 7) L’aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione, spetterà il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 c. c..
Art. 8) Per l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, dei beni dei soci, fondatori ed amministratori nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l’autorizzazione dei soci.
Art. 9) I finanziamenti dei soci a favore della società, con diritto a restituzione della somma versata, possono essere effettuati dagli stessi anche senza rispettare la proporzionalità delle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, purché in ottemperanza alle norme di legge vigenti e fatto salvo, in ordine al rimborso, quanto prescritto dall’ art. 2467 c. c.; a fronte di tali finanziamenti potranno essere riconosciuti dalla società interessi non superiori al tasso d’interesse legale.
Art. 10) Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota, o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente farne offerta agli altri soci, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le relative condizioni. Il socio intenzionato a cedere in tutto o in parte la propria quota può farne offerta nelle stesse forme agli altri soci anche in assenza di un’offerta da parte di terzi, con l’indicazione del prezzo e delle altre condizioni alle quali è disposto a cedere.
Con il termine “trasferire” di cui sopra, si intende qualsiasi negozio, a titolo gratuito o oneroso (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, ecc.) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle quote sociali o diritti di opzione.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a. r. indirizzata all’offerente e per conoscenza agli altri soci. Nel caso che l’offerta venga accettata da più soci, la quota oggetto dell’offerta viene ad essi attribuita in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Nell’ipotesi in cui il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine sopra indicato, il socio offerente potrà liberamente cedere la propria quota alle condizioni oggetto dell’offerta, purché il trasferimento avvenga entro tre mesi dalla scadenza del predetto termine.
Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiari di non essere d’accordo sul prezzo, ovvero non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare la quota oggetto di prelazione al prezzo che sarà determinato da un arbitratore, che dovrà essere un dottore commercialista scelto di comune accordo dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brindisi. Nella propria valutazione l’organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente in considerazione al fine della determinazione del valore di quote societarie. L’organo arbitratore dovrà comunicare contemporaneamente a tutti i soci la propria relazione di stima, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nomina. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il socio potrà liberamente alienare la quota alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l’esercizio del diritto di prelazione, nel rispetto di quanto sopra stabilito per la libera cessione delle quote. Le spese dell’arbitraggio sono a carico per una metà del socio alienante e per l’altra metà dal socio o dei soci che richiedono la determinazione del terzo. La valutazione del terzo arbitratore sarà vincolante per tutte le parti, che saranno tenute a dare corso alla cessione alle condizioni stabilite nella suddetta relazione di stima.
Le quote sociali o i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti estranei alla compagine sociale, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.
Fino a quando non sia stata fatta l’offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l’erede o il legatario non sarà iscritto nel Libro dei soci e non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote.
Art. 11) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:
1. il cambiamento dell’oggetto della società;
2. la trasformazione della società;
3. la fusione e la scissione della società;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. il trasferimento della sede della società all’estero;
6. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;
7. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Hanno, altresì, diritto di recedere i soci con un’età pari o superiore a settanta anni purché ne facciano comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata a. r. spedita entro quindici giorni dalla data di ogni singolo compleanno.
Negli altri casi, il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro quindici giorni, decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o entro trenta giorni dalla conoscenza che il socio abbia avuto del fatto che legittima il recesso, se diverso da una deliberazione.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società. Nel termine di sei mesi dal suddetto giorno, il socio ha diritto di ottenere dalla società il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
In caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota è affidata ad un esperto nominato dal Tribunale di Lecce, su istanza della parte più diligente, il quale mediante relazione giurata provvede anche sulle spese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1349, primo comma c. c..
Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 e, qualora sulla base di esso il rimborso non risulti possibile, la società viene posta in liquidazione.
Art 12) Potrà essere escluso dalla società il socio:
- che abbia violato i doveri di lealtà nei confronti della società, ponendo in essere atti di concorrenza sleale, o divulgando notizie riservate;
- che venga interdetto o inabilitato o condannato ad una pena che importi interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- che versi in stato di incapacità naturale permanente ed accertata dal componente ufficio presso l’ASL di residenza del socio;
- che, avendo conferito la propria opera, divenga successivamente inidoneo a svolgere l’opera medesima.
L’esclusione deve essere decisa dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al domicilio risultante dal Libro soci.
Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro.
Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nella misura e con le modalità stabilite dall’art. 2473 c. c.. E’ esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell’art. 2484, comma primo, n. 5 del codice civile.

TITOLO III
Decisione dei soci
Art. 13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Tutte le decisioni possono essere assunte anche al di fuori dell’assemblea.
Art. 14) L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, a cura dell’organo amministrativo, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata ai soci e ai componenti il collegio sindacale (ove esistente), almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare; con lo stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l’ora e il luogo per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima convocazione andasse deserta. La convocazione può effettuarsi anche con fax: in tal caso il rapporto di avvenuta trasmissione stampato, sostituisce la ricevuta della raccomandata. I soci, ai fini dei loro rapporti con la società, eleggono domicilio nel luogo e presso il numero di utenza fax indicato nel libro soci.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea si può riunire in audio–video–conferenza o in sola audio–conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 15) L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio. Qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, l’assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 16) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio è determinato in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, anche da un non socio. La rappresentanza in assemblea è regolata dall’art. 2372 c.c..
Spetta al Presidente dell’assemblea verificare il diritto di intervento all’assemblea, compresa la regolarità delle deleghe.
Art. 17) L’assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, o dall’amministratore più anziano o, in difetto, da persona eletta dall’assemblea.
L’assemblea nomina un segretario, che può essere anche un socio, salvi i casi in cui per legge o perché ritenuto opportuno, funge da segretario un Notaio. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige un apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal Notaio nei casi in cui la redazione del verbale sia stata rimessa a quest’ultimo.
Art. 18) Le assemblee sono convocate tutte le volte che l’organo amministrativo lo ritiene necessario o utile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto sociale.
L’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, anche nei casi previsti ai numeri 4) e 5) dell’art. 2479 c.c., delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Art.19) Le decisioni dei soci, a eccezione delle materie indicate ai nn. 4 e 5, comma 1, dell’art. 2479 c.c., possono essere adottate mediante consultazione scritta. La consultazione scritta può essere promossa da ciascun amministratore o dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ai fini della consultazione scritta, gli amministratori o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l’argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l’indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenenti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà e astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci assenzienti, astenuti o contrari;
- il termine entro cui i soci dovranno far pervenire alla società le loro espressioni.
Il documento contenente la proposta di decisione dovrà essere trasmesso a tutti i soci, ai componenti dell’organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi fax e posta elettronica. I soci con gli stessi mezzi dovranno trasmettere, entro i termini previsti, alla società e ai soggetti proponenti l’espressione del loro voto favorevole, contrario o di astensione, in forma scritta e con l’apposizione della loro sottoscrizione in forma originale o digitale. Le trasmissioni presenti nel presente articolo dovranno avvenire all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci. Le decisioni, anche nei casi previsti ai numeri 4) e 5) dell’art. 2479 c.c., sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Possono essere oggetto di decisione extrassembleare tutte le materie oggetto di decisione dei soci salvo quelle che la legge riserva alla esclusiva competenza dell’assemblea (art. 2479, comma 4).

TITOLO IV
Amministrazione e rappresentanza
Art 20) La società è amministrata, secondo quanto verrà stabilito di volta in volta con decisione dei soci, che ne determineranno altresì la durata in carica:
1. Da un Amministratore unico;
L’amministratore unico è competente per decidere e attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Oppure da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, a scelta dell’assemblea che procede alla nomina.
Se l’atto di nomina non prevede diversamente l’amministrazione e la legale rappresentanza spetterà disgiuntamente a ciascuno di essi, per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli appresso menzionati. Ciascun Amministratore potrà opporsi all’operazione che l’altro voglia compiere, prima che questa sia compiuta. In caso di opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata in base alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui non sia possibile la formazione della maggioranza, l’opposizione blocca il compimento dell’operazione.
In ogni caso, occorrerà, inderogabilmente, la firma congiunta degli amministratori per le operazioni di compravendita immobiliare ed alienazioni ed acquisti immobiliari in genere, per concedere ipoteca, per obbligare cambiariamente la società, per il rilascio delle relative procure, per nominare Direttori Tecnici, per l’assunzione di mutui in genere, per l’assunzione di fidi bancari e per le operazioni che impegnino finanziariamente la società per oltre 10.000,00 euro.
Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, ed un Segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, con i medesimi poteri, anche di rappresentanza legale di cui al successivo art. 21 del presente statuto.
Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando le sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o fax da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni liberi prima dell’adunanza, e nei casi di urgenza, con fax o telegramma spedito almeno un giorno libero prima.
Il Consiglio di amministrazione si può riunire in audio-video-conferenza o in sola audio-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni stesse sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Ove si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l’amministratore che intende proporre una determinata decisione formula detta proposta in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l’oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l’apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.
La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi i telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti gli amministratori, i quali se intendono esprimere il voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi i telefax e la posta elettronica) alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l’apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il limite di dieci giorni dal ricevimento della proposta; la mancanza di detta comunicazione, nel termine prescritto, va intesa come espressione di voto favorevole. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2478 del c. c. indicando:
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l’identità dei votanti;
c) l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l’espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.
Art. 21) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all’Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Art. 22) L’organo amministrativo può essere costituito anche da non soci.
Art. 23) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l’assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale; riconoscere un’indennità di cessazione dalla carica di amministratore o accantonare l’importo necessario per la suddetta indennità in una polizza assicurativa.

TITOLO V
Organo di controllo
Art. 24) Con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci Effettivi e da due Supplenti, o un Revisore, determinandone competenze e poteri.
Nei casi in cui, per legge, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
I sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili; scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
In ogni caso, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.


TITOLO VI
Bilancio ed utili
Art. 25) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di quanto stabilito nel presente statuto sociale, l’organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio di esercizio.
Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
Art. 26) Gli utili netti risultanti dal Bilancio approvato, dopo prelevata una somma non superiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
L’assemblea dei soci può deliberare una diversa destinazione degli utili ripartibili.
Art. 27) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO VII
Scioglimento
Art. 28) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri e la retribuzione.

TITOLO VIII
Clausola compromissoria
Art. 29) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o fra detti organi e i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell’attività sociale e dell’interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
Art. 30) L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

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